Prima il punto: Cerchiamo di capire cos’è il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive. Stiamo parlando del complesso mondo della giustizia penitenziaria, cioè quel mondo che prende in carico delle persone che devono scontare giorni, mesi, anni di reclusione, e se vogliamo essere teatrali, tali soggetti sono più comunemente conosciuti come gli “ospiti delle patrie galere”.
In tale contesto il nostro legislatore ha funzionalmente adottato delle misure di garanzia nei confronti della popolazione carceraria istituendo tra l’altro, nel 2016, la figura del Garante nazionale (il Garante regionale in Puglia è stato designato già nel 2011) che è un’Autorità di garanzia indipendente a cui la Legge attribuisce il compito di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone private della libertà in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia. Questo è un passaggio cardine che annuncia un diritto incontrovertibile: IL DETENUTO E’ PRIVATO DELLA SUA LIBERTA’ – NON DEI DIRITTI ALLA PERSONA.
Buongiorno, iniziamo: chi è il dr. Piero Rossi
Buongiorno, per quello che può rilevare, credo possa bastare che ho 58 anni , sono laureato in giurisprudenza, sono avvocato ma non esercito, ho una compagna, con cui ho fatto due figli, sono criminologo e ho scritto un po’ di roba, sia in ambito sociologico che narrativo e da qualche anno sono il garante regionale dei diritti delle persone private della libertà, in Puglia.
Dr. Rossi, chi va in galera è perché ha qualche debito da scontare con la giustizia, che voce deve avere?
Partiamo da un assunto semplice semplice: la condanna definitiva o la misura cautelare (quest’ultima auspicabilmente il meno possibile in carcere) devono essere applicate e non voglio e non posso entrare nel merito delle ragioni del provvedimento restrittivo. Tuttavia al detenuto, secondo la Costituzione Italiana e tutte le leggi che seguono, viene tolta la liberta non i diritti connessi alla persona e dunque questi diritti che sono INALIENABILI, sono parte di un faticoso processo di identificazione del rispetto della persona, che rinviene da tanti anni di lotta civile.
Dunque Lei è d’accordo che al detenuto vengano concessi benefici come ad esempio la casa dell’amore o la casa della salute?
La questione non è così semplice. Ma comunque la risposta è si. E ancora una volta, non parlerei di benefici ma di diritti, in anche in osservanza a un principio di logica stringente: in carcere dovrebbe essere consentito tutto quello per cui non è fatto espresso, codificato tassonomicamente, divieto. E non il contrario.
Dr. Rossi, ma un detenuto perché si deve rivolgere a Lei?
Se passa il concetto che il detenuto è privato della sua libertà ma non è privato delle sue necessità allora il garante è uno degli strumenti più direttamente fungibili, a tutela dei diritti del detenuto, nel corso della amministrazione della sua pena. Amministrazione che deve essere sapiente, corretta, anche severa, se volete ma orientata al rispetto dei principi di uno Stato di diritto, costituzionalmente orientato. Può non suonerà bene questo concetto ma è lo stesso che presiede alle situazioni in cui un cittadino viene affidato alle cure di una articolazione istituzionale della Pubblica Amministrazione. A scuola, in ospedale, in un ufficio pubblico qualsiasi, se un nostro caro si affida per l’istruzione, la cura o l’esercizio di una qualunque relazione con lo Stato, non esiste al mondo che quella persona possa uscirne maltrattato, trascurato o, peggio danneggiato.
Anche qui la sua posizione ci appare stucchevole, ci ripetiamo anche noi: perché il detenuto deve avere il garante e le vittime no?
Anche qui occorre un chiarimento. Occorre tenere distinti i punti di approccio. La dimensione morale, affettiva se vuole, non può metterci nelle condizioni di comporre un quadro “dispari”. I conti non torneranno mai:una vittima non avrà mai pace, a meno che non attinga a capacità e ricchezze interiori. Magari con l’aiuto degli strumenti messi a disposizione del modello della mediazione. Ma l’unica richiesta risarcitoria codificata è quella della presenza nel processo in forma di parte lesa o parte civile ed è un semplice attenuatore di ansie, non risolve problemi. Poi, giunta la condanna definitiva, la prospettiva si ribalta e la Costituzione ci impone di dar vita ad ogni strumento funzionale alla riabilitazione del condannato, compresa una ricostruzione di relazione con la vittima che può essere elemento di riconciliazione sociale, anche a vantaggio della vittima stessa. Ma lo Stato deve essere dotato dell’autorevolezza sufficiente a stabilire che le regole valgono per tutti e che a nessuno è consentito violarle. Le condizioni attuali rendono difficilmente traguardabile anche soltanto l’espiazione di una pena in condizioni umane e non degradanti. Figuriamoci il resto.
Scusi dr. Rossi ma allora tutte queste fantasie della seconda opportunità, dei detenuti che imparano un lavoro in carcere o studiamo sono tutte fantasia da fiction?
Anche qui la questione non è semplice. Certo che ci sono opportunità ma come è detto il mondo della carcerazione è più complesso. Faccio un altro esempio. Se un detenuto che ha la forza di cambiare volesse partecipare ad un corso di formazione può farlo e il Sistema lo sostiene ma sempre in un contesto in cui la domanda è sproporzionatamente più ampia dell’offerta formativa e tutto l’apparato è soggetto a tante variabili indipendenti dalla volontà dei soggetti coinvolti. Insomma i percorsi formativi più capaci di offrire opportunità una volta fuori sono proprio quelli che decollano di meno.
Beh dr. Rossi se il detenuto, stando così il sistema, sarà difficilmente rieducato e sensibilizzato perché la società lo dovrebbe accogliere? Poi ci chiediamo e se accadesse a Lei di essere vittima la penserebbe allo stesso modo?
Mi auguro di si.
Dr. Rossi ultima domandona: Le è mai capitato di sapere di persone innocenti ristretti negli istituti di pena?
Nella mia personale esperienza (ormai trentennale, visto che in carcere ho svolto anche il ruolo di ricercatore, poi di esperto ex art. 80 O.P. e fuori di esso quello di componente privato del Tribunale di Sorveglianza) mi sono molto spesso imbattuto in “si però” di chi tendeva a giustificare le proprie azioni delittuosi con personali “esimenti” oppure nella confessione di averne fatte tante ma proprio del reato per cui era stato condannato, proprio di quello non era colpevole, cose così. Ma in quello che si definisce un errore giudiziario vero e proprio, anche soltanto a detta del condannato, non mi sono mai imbattuto. Quanto all’incidenza di una notizia di questo genere sull’azione del Garante, beh mi sento di dire che non ne avrebbe. Come non ne ha la qualità del reato commesso. Un detenuto è una persona che deve espiare una pena, traendone i migliori benefici possibili: se vogliamo, un ossimoro costituzionalmente enunciato.
L’intervista è terminata e ci congediamo dal dr. Rossi, ammettiamo però che i concetti espressi dallo stesso sono “indigeribili” poiché (c’è ne accorgiamo) noi ragioniamo di pancia e il nostro ragionamento è intriso per lo più di luoghi comuni: “chi ti ha detto di farlo” “vai a lavorare “ “ è il minimo quello di andare in galera” ect.ect. e se poi spostiamo l’asticella verso quei reati odiosi monta la rabbia che rastrella tutto il peggio di noi. E’ difficile capire perché un detenuto che abbia commesso uno stupro debba cavarsela con una serie di privilegi e magari dopo pochi anni è libero come l’aria, è difficile pensare che il detenuto debba avere degli sconti di pena, è difficile accettare l’idea che un pregiudicato possa avere una seconda possibilità. La verità, crediamo noi, e che la società non è preparata e che il sistema carcerario non è da paese civile.
Grazie dr. Rossi alla prossima.
