«Piena condivisione» viene espressa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili rispetto alle motivazioni con le quali il Tar della Puglia, con la sentenza n. 01192/2022, ha ribadito che l’attività di apposizione dei visti di conformità sulle dichiarazioni e comunicazioni fiscali è riservata alle professioni ordinistiche (Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti e Consulenti del Lavoro). Lo si legge in un comunicato. In particolare il Tar fonda la sentenza su un principio incontrovertibile, ovvero che il legislatore è pienamente legittimato a riservare attività a professionisti dei quali sia «comprovata la professionalità e siano oggetto di controllo disciplinare» ribadendo che essi, in quanto iscritti ad un ordine, «hanno, in primis, superato un esame di stato o conseguito una laurea abilitante alla professione e, in secundis, per quanto maggiormente rileva, nella misura in cui sono iscritti ad un albo (invero vigilato da uffici ministeriali) sono soggetti a pregnanti obblighi deontologici, al controllo sullo svolgimento corretto e regolare dell’attività professionale e al potere disciplinare esercitato dall’ordine o collegio di appartenenza».
