La Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo ha preso atto con sgomento e preoccupazionedel comunicato stampa diramato dalla Corte costituzionale all’esito dell’udienza del 30 novembre2022. In disparte le gravi perplessità che ha destato la conduzione dell’udienza, fortementelimitativa del contraddittorio e della possibilità per gli avvocati di svolgere con la necessaria edovuta ampiezza le loro argomentazioni, dalle poche righe del comunicato si evince che la Cortenon ha accolto le questioni di legittimità costituzionale proposte in relazione al decreto-legge44/2021, avallando l’operato del precedente governo.La Corte avrebbe dunque ritenuto di non censurare la sanzione dell’esclusione dal lavoro e daogni compenso ed emolumento in danno degli operatori sanitari, dei docenti e del personale delcomparto difesa e sicurezza che non hanno voluto sottoporsi all’inoculazione dei farmacisperimentali per la profilassi contro la Covid-19.A qualsiasi osservatore non distratto appare evidente la violazione di principi sino ad oraritenuti sacri e posti a fondamento del nostro ordinamento, che non conosce lo stato di eccezione odi emergenza quale possibile giustificazione della sospensione dei diritti fondamentali inviolabili. Illavoro, la libertà personale, l’autodeterminazione sanitaria sarebbero, per quanto è datocomprendere dallo scarno comunicato stampa, sacrificabili allorché si verifichi una non megliospecificata pandemia.Due grandi assenti hanno caratterizzato l’udienza dinanzi alla Consulta. Anzitutto il mancatoapprezzamento da parte della Corte del fatto, ormai conclamato, che i sieri sperimentali nonimmunizzano e non sono stati nemmeno testati in relazione alla loro capacità immunizzante
rispetto all’agente patogeno; la presunta efficacia ai fini della “prevenzione dell’infezione da SARS-CoV2”, espressamente indicata nel decreto-legge 44/2021, non ha mai fatto parte delle finalità
perseguite dalle case produttrici dei sieri. Se questi non immunizzano, è logico che non possanoessere imposti a categorie professionali variamente individuate, nell’ambito dell’esercizio di unadiscrezionalità legislativa che degenera nel puro arbitrio. Neppure degno di una menzione è poisembrato l’art. 3 della Carta di Nizza, che pure la Confederazione aveva espressamente messo inrilievo nel suo intervento amicus curiae, a mente del quale qualsiasi trattamento sanitario dipende dalconsenso libero e informato della persona interessata. Una norma di diretta applicazione nel nostroordinamento, che impone a qualsiasi giudice nazionale, ivi compresa la Consulta, la disapplicazionediretta delle disposizioni contrastanti del diritto interno.
Attendiamo di leggere la sentenza, ma possiamo sin d’ora affermare che, anche laddove
l’impatto di tale decisione risultasse mitigato da argomenti procedurali, atti a sostenere
l’impossibilità a vario titolo di entrare nel merito delle questioni, il 1° dicembre 2022 è una data che
resterà impressa nella memoria dei cittadini italiani perché rappresentativa della conferma di due
circostanze gravemente preoccupanti: la Costituzione repubblicana non ha impedito che un
Governo ne violasse platealmente i principi fondamentali, e l’organo di suprema garanzia, la Corte
costituzionale, non ha voluto, potuto o saputo svolgere il ruolo, assegnatole dalla Costituzione, di
bilanciamento e di garanzia rispetto all’arbitrio dell’esecutivo.
Ciò impone un ripensamento profondo e radicale delle fondamenta della comunità politica
italiana e deve impegnare soprattutto l’avvocatura a farsi carico in modo ancora più determinato
della tutela dei diritti fondamentali, che sono espressione di principi di diritto naturale che
trascendono i singoli concreti ordinamenti giuridici.
Citando una frase virgiliana, ci atterremo al monito di non cedere al male ma di combatterlo con
ancora più forza:
“Tu ne cede malis sed contra audentior ito.”
Avv. Renate Holzeisen Avv. Alessandro Fusillo
