Dal 9 luglio 2024 il Decreto N.92, avviato dal Governo il 4 luglio dello stesso anno e mese che è detto ‘Decreto Carceri’, è diventato legge.
Potrebbe essere una buona notizia perché il sistema carcerario italiano assomiglia a un colabrodo dal punto di vista legislativo, operativo e costituzionale, collidendo apertamente con l’art.27 della Costituzione italiana che dispone la rieducazione e la conseguente riabilitazione del detenuto.
Nelle nostre carceri, dove si sta registrando un’impennata esponenziale dei suicidi, i risultati ottenuti non sono riabilitativi, tantomeno riparativi.
Il sistema in atto è meramente punitivo, se non proprio vessatorio. Talvolta straziante.
Chi ha sentito parlare del novellame di questa norma, nelle more del periodo estivo?
Soltanto quei pochi che si sono afflitti con le solite brutte notizie diffuse dai telegiornali, magari pure in vacanza, percepite nello spazio risicato concesso a questo tipo di informazione seria, tra un pettegolezzo e una ciarla di quel palinsesto.
Come molti provvedimenti varati entro il nostro confine, Governo e Parlamento non sempre operano secondo la piena ripartizione ‘voltairiana’ dei poteri istituzionali.
Però c’è qualcos’altro di vagamente improprio a insospettire chi ha approfondito il testo della suddetta statuizione.
Entriamo nel merito dell’anomalia che appare esaminando il MODO in cui il Decreto ha assunto la dignità di Legge.
Come si è riportato prima, il benemerito Decreto ab origine riporta la data del 4 luglio. Sarà riconvertito in legge già il 9 luglio seguente, dopo l’approvazione dei due organi parlamentari avvenuta in soli 5 giorni.
Va bene l’urgenza, ma provvedere in 5 giorni ad un annoso problema pare miracolosamente frettoloso per i nostri tempi legislativi a cui siamo tristemente abituati, quando il governo non salta tali passaggi con ‘decretini’ veloci!
Ci saremmo aspettati che il Parlamento, nella misura in cui fosse ancora impegnato nelle sue precipue competenze, non demandasse al Governo, a cui spetta invece il potere Esecutivo, il compito di suggerire il lavoro Legislativo.
Il passaggio avvenuto è assolutamente legale, però lascia spazio alla considerazione che il potere legislativo sia ormai sempre più dipendente da quello esecutivo e non più parallelo ad esso per mantenerne l’indipendenza.
Ricordiamo che esistono ancora, in teoria, le altre misure preposte a varare le leggi: le Proposte di legge d’iniziativa popolare e quelle di iniziativa parlamentare.
Non dovrebbero esistere solo i disegni di legge di iniziativa governativa, operati da appositi decreti legislativi propriamente finalizzati ad altre misure emergenziali e non sistemiche come è, invece, il carattere di questa legge.
Come già accennato, c’è anche la questione del TEMPO: il periodo storico in pieno fervore vacanziero pre-agostano.
Quando le leggi si fanno in prossimità del Ferragosto e del Natale qualcuno si preoccupa, a buona ragione, che si stia cercando di eludere il controllo della sovranità popolare attraverso il collaudato strumento della distrazione feriale.
Ricordiamo il discusso, se non proprio discutibile Decreto sulla Filiazione, promulgato dal Presidente della Repubblica pro-tempore Giorgio Napolitano datato 10 dicembre 2012: conteneva stralci dispositivi apocrifi vagamente attinenti al titolo della legge che attuavano prescrizioni economiche vigenti in tutti gli ambiti divorzili e non soltanto in quelli afferenti alla titolazione delle legge. Anche in quel caso fu rispettata la modalità di occultamento di poche frasi nodali e incisive, disposte strategicamente alla fine di un testo molto lungo!
Come avviene in caso di concessioni insidiose, si dà con una mano per prendere con l’altra, magari ‘a due mani’ con l’effetto del rinculo!
Allora, siccome il popolo italiano ha la ‘vocazione del cerino’ (nel senso che lo puoi ‘fregare’ una volta sola), qualcuno è andato a spulciare il testo del Decreto carceri, convertito in legge, applicandosi con una propensione critica tarata sul livello medio di fiducia del cittadino verso le leggi. Per tutte quelle che si sono succedute dal dopoguerra, quel livello risulta essere molto basso.
Non ci facciamo mancare niente e “per non farci dire che siamo tirati” citando una celebre frase del film ‘Totò e la malafemmina’, evidenziamo anche il parametro dello SPAZIO tra le anomalie che aleggiano su questa legge.
Nel luogo normativo in cui si dispone di nuove assunzioni di personale carcerario e di altre prescrizioni collegate e funzionali, esaminando meticolosamente i 14 articoli contenuti nei 4 Capi di cui si compone il dispositivo, troviamo una misura ‘clandestina’ che pare avere nulla a che fare con le carceri!
L’articolo 11, che casualmente si trova verso la fine della corposa argomentazione, ‘avvolto’ in un corollario più attinente, recita nel merito di Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri:
1. Non possono essere sottoposti a sequestro né pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d’Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l’obbligo di accantonamento da parte della Banca d’Italia.
Quanto siano pertinenti ai detenuti nelle patrie galere i patrimoni valutari, detenuti dalle Banche centrali degli Stati esteri, ce lo devono spiegare, perché non è di immediata né ordinaria comprensione.
In più di un caso, come questo, si confezionano involucri legislativi di forte appeal popolare in cui alloggiare norme meno gradite che sarebbero state sicuramente discusse e probabilmente osteggiate se fossero state mostrate con maggiore visibilità.
Alle volte si confida nella distrazione della pubblica opinione soprattutto in quei particolari periodi dell’anno, facendo fare alla legge ‘titolata’ il ruolo del mulo e al suo piccolo ma incisivo contenuto, annidato in esso, il passaggio ‘oltre la dogana’ dello spirito critico dei cittadini a cui è diretto quel ‘carico’.
Se così fosse, il povero Decreto carceri sarebbe stato relegato alla dignità di un ‘orifizio legislativo’ che fungesse da scrigno a quella che non è proprio una perla di democrazia.
Anche questa volta sembra che abbiano messo un cavillo, al galoppo da cavallo, laddove il mulo farebbe rima con il suddetto rinculo!
