Manovra: consulenti, ecco cosa cambia su meccanismo silenzio-assenso per destinazione Tfr

Novità in arrivo sul meccanismo del silenzio-assenso che determina la destinazione del trattamento di fine rapporto. La legge di Bilancio 2026 interviene, infatti, in modo rilevante su Tfr e previdenza complementare, modificando l’attuale sistema di silenzio-assenso e introducendo, a partire dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica ai fondi pensione per i neoassunti del settore privato. Non solo. Come evidenziato nell’approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro, ‘Meccanismo del silenzio-assenso per la destinazione del trattamento di fine rapporto’, dal 1° gennaio 2026 si amplia inoltre la platea delle imprese tenute a versare il Tfr al Fondo Tesoreria Inps.

L’obbligo, infatti, scatterà per i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, abbiano raggiunto i 50 dipendenti, con una fase transitoria inizialmente riservata alle aziende con almeno 60 addetti. Ulteriore impatto è la previsione, dal 1° luglio 2026, per lavoratori neo assunti nel settore privato, a esclusione dei lavoratori domestici, dell’introduzione di un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare: si ribalta il concetto di ‘silenzio-assenso’ fino a oggi noto, prevedendo la possibilità di rinuncia all’adesione automatica entro 60 giorni dalla data di prima assunzione. In questo caso, si aprono per il lavoratore due scenari: conferimento dell’intero Tfr maturando a un’altra forma di previdenza; mantenere il Tfr in azienda secondo le regole del Codice Civile (art. 2120) fermo restando la possibilità di aderire successivamente a un fondo integrativo.

La nuova norma riguardante l’adesione automatica prevede che questa operi verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Qualora siano presenti in azienda diverse forme pensionistiche, l’adesione automatica avverrà nei confronti di quella alla quale vi sia il maggior numero di adesioni, fatto salvo la previsione di un differente accordo aziendale. In questo caso, oltre alla quota maturanda di Tfr, sarà devoluta alla previdenza complementare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi, tranne nel caso in cui lo stesso abbia una ral (retribuzione annua lorda) inferiore all’importo dell’assegno sociale. In mancanza di accordi, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata nel fondo nazionale complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini – Cometa.

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